Con l'aumento in Italia
delle famiglie di nazionalità mista, sempre più spesso i Tribunali
vengono chiamati a pronunciarsi sui contrasti che insorgono
tra i coniugi in via di separazione in relazione
all'educazione religiosa dei figli.
Il nostro
ordinamento, a seguito delle modifiche
apportate dalla Legge 54/2006 ha scelto con riferimento ai
“provvedimenti riguardo ai figli” (artt. 155 e 155 bis c.c.), la
tutela del minore alla c.d. bi genitorialità, intesa come diritto
dei figli a continuare ad avere un rapporto equilibrato con il padre, con la madre, e con le loro rispettive famiglie, anche dopo la
separazione.
La regola
generale consiste dunque nell’affidamento
condiviso, che comporta l’esercizio
della potesta` genitoriale da parte di entrambi e una condivisione
delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale
e patrimoniale del minore.
L’affidamento
esclusivo dei minori ad un solo genitore
rappresenta l’eccezione
applicabile soltanto quando l'affidamento all'altro
sia contrario all'interesse del figlio.
Ovviamente
il credo religioso dei genitori non può
essere considerato come criterio nella scelta del regime
dell'affidamento dei minori.
La diversità
delle confessioni professate dai genitori assume rilevanza unicamente
se viene fornita la prova che i figli subiscano un pregiudizio per la
loro partecipazione alla fede ed alle pratiche confessionali di
ciascuno dei genitori.
Se la
confessione religiosa costituisce per il minore un elemento
destabilizzante che ingenera sensazioni
di confusione, disorientamento ed angoscia, tali da comportare
effetti dannosi per l'equilibrio e la salute psichica dello stesso,
allora il Tribunale può, con provvedimento motivato, affidare il
minore in via esclusiva ad uno solo dei genitori.
Avvocato
Denise Canu