Parliamo ancora di fotografia. In questo post in particolare dei diritti derivanti
dal ritratto. Tema attuale se solo si considera il vorticoso sviluppo
che negli ultimi anni hanno avuto gli strumenti di comunicazione di
massa (si pensi ai social network ed alla facilità con la quale
vengono pubblicate le immagini).
La Legge sul diritto
d'autore (22/04/1941, n. 633), agli articoli 96 e 97, dispone che il
ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o
messo in commercio senza il consenso di questa, salvo i casi in
cui la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o
dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di
polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, quando la
riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di
interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può
tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o
messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla riputazione od
anche al decoro nella persona ritrattata.
In pratica, l'esposizione, la riproduzione e la
messa in commercio del ritratto deve essere fatta nei limiti in cui
il consenso è stato prestato.
Il consenso alla pubblicazione del ritratto può
anche essere limitato (si pensi ai contratti con i quali si concede
l'autorizzazione all'uso per alcune singole attività, o per la
diffusione su determinate riviste) con la conseguenza che se lo
sfruttamento dell'immagine non è conforme agli accordi contrattuali
intercorsi il danno conseguente costituisce un caso di lesione di
diritti inviolabili della persona costituzionalmente garantiti e, in
quanto tali, riconducibili nell'alveo del danno non patrimoniale.
Avvocato Denise Canu