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Il responsabile del presente blog è l'avvocato Denise Canu, iscritta presso l'Ordine degli Avvocati di Como. Per maggiori informazioni sull'avvocato ed il suo studio legale clicca qui.

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martedì 30 ottobre 2012

Gratuito patrocinio: i nuovi limiti di reddito

Il decreto del Ministero della Giustizia 02 luglio 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 ottobre u.s. ha aggiornato in € 10.766,33 il limite di reddito per l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato.
Avvocato Denise Canu

lunedì 1 ottobre 2012

separazione dei coniugi e contrasto religioso


Con l'aumento in Italia delle famiglie di nazionalità mista, sempre più spesso i Tribunali vengono chiamati a pronunciarsi sui contrasti che insorgono tra i coniugi in via di separazione in relazione all'educazione religiosa dei figli.
Il nostro ordinamento, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge 54/2006 ha scelto con riferimento ai “provvedimenti riguardo ai figli” (artt. 155 e 155 bis c.c.), la tutela del minore alla c.d. bi genitorialità, intesa come diritto dei figli a continuare ad avere un rapporto equilibrato con il padre, con la madre, e con le loro rispettive famiglie, anche dopo la separazione.
La regola generale consiste dunque nell’affidamento condiviso, che comporta l’esercizio della potesta` genitoriale da parte di entrambi e una condivisione delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore.
L’affidamento esclusivo dei minori ad un solo genitore rappresenta l’eccezione applicabile soltanto quando l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del figlio.
Ovviamente il credo religioso dei genitori non può essere considerato come criterio nella scelta del regime dell'affidamento dei minori.
La diversità delle confessioni professate dai genitori assume rilevanza unicamente se viene fornita la prova che i figli subiscano un pregiudizio per la loro partecipazione alla fede ed alle pratiche confessionali di ciascuno dei genitori.
Se la confessione religiosa costituisce per il minore un elemento destabilizzante che ingenera sensazioni di confusione, disorientamento ed angoscia, tali da comportare effetti dannosi per l'equilibrio e la salute psichica dello stesso, allora il Tribunale può, con provvedimento motivato, affidare il minore in via esclusiva ad uno solo dei genitori.
Avvocato Denise Canu

mercoledì 4 luglio 2012

diritti relativi al ritratto


Parliamo ancora di fotografia. In questo post in particolare dei diritti derivanti dal ritratto. Tema attuale se solo si considera il vorticoso sviluppo che negli ultimi anni hanno avuto gli strumenti di comunicazione di massa (si pensi ai social network ed alla facilità con la quale vengono pubblicate le immagini).
La Legge sul diritto d'autore (22/04/1941, n. 633), agli articoli 96 e 97, dispone che il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salvo i casi in cui la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla riputazione od anche al decoro nella persona ritrattata.
In pratica, l'esposizione, la riproduzione e la messa in commercio del ritratto deve essere fatta nei limiti in cui il consenso è stato prestato.
Il consenso alla pubblicazione del ritratto può anche essere limitato (si pensi ai contratti con i quali si concede l'autorizzazione all'uso per alcune singole attività, o per la diffusione su determinate riviste) con la conseguenza che se lo sfruttamento dell'immagine non è conforme agli accordi contrattuali intercorsi il danno conseguente costituisce un caso di lesione di diritti inviolabili della persona costituzionalmente garantiti e, in quanto tali, riconducibili nell'alveo del danno non patrimoniale.
Avvocato Denise Canu

martedì 15 maggio 2012

Fotografia: diritto d'autore o diritto connesso?


Le fotografie possono venire considerate opere dell'ignegno (opere fotografiche), e quindi godere della piena protezione del ditritto d'autore, ovvero essere catalogate come semplici fotografie e beneficiare di una tutela più limitata (diritti connessi a quelli d'autore).
L'opera fotografica si concretizza tutte le volte che il fotografo non si limita a riprodurre la realtà, ma inserisce nell'opera la propria creatività, gusto e sensibilità, così da evocare suggestioni a chi esamina la fotografia e, pertanto, gode della piena tutela accordata agli autori dagli articoli 1 e seguenti della Legge 633 del 1941.
L'art. 12 riconosce all'autore il diritto esclusivo di pubblicare l'opera nonché il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati dalla legge.
Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica della opera, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternita' dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione (art. 20).
I diritti di utilizzazione economica dell'opera durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del cinquantesimo anno solare dopo la sua morte.
Viceversa, quando l'opera fotografica sia priva dei predetti requisiti, viene considerata una semplice fotografia e gode della più limitata tutela di cui agli articoli 87 e seguenti della medesima Legge, in tema di diritti connessi a quello d'autore. Quest'ultima tutela deve escludersi altresì nell'ipotesi di fotografie di scritti, documenti, oggetti materiali ogni qual volta abbiano aventi finalità riproduttivo-documentale e, quindi, non destinate a funzioni ulteriori, quali la commercializzazione o la promozione di un prodotto.
Spetta al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia salvo ciò che riguarda il ritratto e senza pregiudizio, riguardo alle fotografie riproducenti opere dell'arte figurativa, dei diritti di autore sulla opera riprodotta (art. 88).
Il diritto esclusivo sulle fotografie dura vent'anni dalla produzione della fotografia (art. 92).
Avvocato Denise Canu

giovedì 1 marzo 2012

Posso pubblicare la foto della recita di mia figlia?



No, salvo espressa autorizzazione dei genitori dei minori coinvolti.
Le norme che disciplinano il diritto all'immagine sono l'art. 10 del codice civile e gli articoli 96 e 97 della Legge sul diritto d'autore (L 22/04/1941, n. 633). La pubblicazione dell'immagine di una persona non può avvenire senza il consenso della medesima (se minorenne senza consenso dei genitori), e nemmeno quando non vi siano altre circostanze espressamente previste come idonee ad escludere la tutela del diritto alla riservatezza (quali la notorietà dei soggetti ripresi, l'ufficio pubblico dalle stesse ricoperto, la necessità di perseguire finalità di giustizia o di polizia oppure scopi scientifici, didattici culturali).
Vi è, anche, da considerare la normativa sulla privacy (D.L.vo 196/2003) che all'art. 4, lettera b indica come «dato personale», qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale. Rientra nella qualifica di dato personale anche l'immagine fotografica.
Con riferimento, poi, ai minorenni la Convenzione sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20.11.1989, in Italia ratificata con Legge 27 maggio 1991, n. 176 espressamente ribadisce all'art. 16, in armonia con i principi espressi dagli articoli 2 e 31 della Costituzione, che «nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti».
L’art. 3 della stessa Convenzione sottolinea che: «1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, della autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente».
Avvocato Denise Canu