Assistiamo a quotidiane modifiche legislative, e nuove interpretazioni giurisprudenziali. L'aggiornamento è fondamentale per l'operatore del diritto
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Consulenza legale on-line?
giovedì 16 dicembre 2010
Nuove sanzioni a tutela degli animali da compagnia
lunedì 31 maggio 2010
Maltrattamento di animali
venerdì 7 maggio 2010
Il provvedimento del Garante della Privacy in materia di videosorveglianza
lunedì 26 aprile 2010
Coniuge e convivente more uxorio: chi è punibile per reati contro il patrimonio ai danni del coniuge/convivente?
Il caso riguarda un soggetto il quale venne imputato di ricettazione di un assegno bancario oggetto di denuncia di smarrimento della convivente. E' punibile?
Nel nostro codice penale, l'art. 649 prevede che” Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti da questo titolo (delitti contro il patrimonio) in danno:
1) del coniuge non legalmente separato;
2) di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta ovvero dell'adottante o dell'adottato;
3) di un fratello o di una sorella che con lui convivano .......”
Secondo la Suprema Corte la convivenza more uxorio non è sempre e comunque meccanicamente assimilabile al rapporto di coniugio, mancando in essa i caratteri di certezza e di tendenziale stabilità propri del vincolo coniugale, essendo invece basata sull'affectio quotidiana, liberamente ed in ogni istante revocabile.
Con riferimento ai reati contro il patrimonio, l'art. 649 c.p. (secondo il quale non è punibile chi, ad esempio, commette un furto nei confronti del coniuge) collega l'eslcusione della punibilità a rapporti di parentela incontrovertibili ed agevolmente riscontrabili in sede di risultanze anagrafiche, il che non sempre avviene nella convivenza more uxorio.
Avvocato Denise Canu
mercoledì 7 aprile 2010
Facebook: attenzione a non ledere reputazione, onore e decoro
giovedì 11 marzo 2010
Il passaporto per i minorenni
lunedì 22 febbraio 2010
Disturbo delle occupazioni e del riposo
lunedì 1 febbraio 2010
Patentino per cani.
E' entrato in vigore il 25 gennaio 2010 il decreto del MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI, DECRETO 26 novembre 2009 il quale determina i criteri e le linee guida dei percorsi formativi per i proprietari dei cani di cui all'art. 1, comma 4 dell'ordinanza contingibile ed urgente del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 marzo 2009.
L’obiettivo generale del corso è quello di favorire un corretto sviluppo della relazione tra il cane ed il proprietario. Il percorso formativo fornisce nozioni sulla normativa vigente e sulle caratteristiche fisiologiche ed etologiche del cane, si informano i proprietari dei doveri e delle responsabilità civili e penali. Si insegna a comprendere il cane ed il suo linguaggio. Possono fruire del corso di formazione tutti i cittadini proprietari e detentori di cani o che intendano divenirlo. La partecipazione al percorso formativo per tali fruitori è su base volontaria.
Sono fruitori obbligati i proprietari o detentori dei cani individuati dai Comuni in collaborazione con i Servizi Veterinari. I Comuni in collaborazione con i Servizi Veterinari, sulla base dell’Anagrafe canina regionale, decidono nell’ambito del loro compito di tutela dell’incolumità pubblica quali proprietari di cani chiamare ad assolvere a tale obbligo.
Il corso base prevede un minino di 5 sessioni didattiche di due ore ciascuna. Il percorso formativo per i fruitori obbligati deve prevedere, invece, approfondimenti ed un maggior numero di sessioni didattiche al fine di esaminare alcuni argomenti del corso di formazione in maniera più esaustiva. I risultati del percorso formativo sono soggetti a verifica periodica da parte del servizio veterinario. Al termine del percorso formativo il proprietario deve effettuare un test di verifica nel quale vengono valutate le conoscenze acquisite e, in caso di esito positivo al conseguente rilascio del patentino.
Avvocato Denise Canu
lunedì 25 gennaio 2010
Condominio: realizzazione di nuovi box
I condomini dissenzienti sono tenuti a rispettare la delibera assembleare con conseguente sottrazione dell'uso della zona dell'area comune divenuta parcheggio pertinenziale delle singole unità abitative.
Tale sottrazione, in ogni caso è consentita solo se viene assicurata anche ai condomini dissenzienti la possibilità di realizzare, in futuro, nella zona del sottosuolo comune rimasta libera, un analogo box sotterraneo pertinenziale della propria unità immobiliare di proprietà esclusiva.
Avvocato Denise Canu
lunedì 18 gennaio 2010
Conducente tram condannato per le lesioni di un passeggero
Nei giorni scorsi i media hanno dato rilievo ad una recentissima sentenza della Corte di Cassazione (IV Sezione Penale, sentenza n° 1832/10 del 16 dicembre 2009) che conferma la pronuncia emessa dal Giudice di Pace di Milano. Questi i fatti.
Nel giugno del 2004 una passeggera di un tram mentre si accingeva a salire, a causa dell'improvvisa chiusura delle porte ed alla partenza del mezzo, rovinava a terra riportando danni alla propria persona. Il conducente del tram veniva ritenuto responsabile del reato di lesioni colpose. La Suprema Corte ha confermato tale decisione.
Avvocato Denise Canu