Prendo spunto da una recente sentenza della Corte Costituzionale (sentenza n° 373 del 14/11/2008) per approfondire la questione relativa alla deducibilità, ai fini delle imposte dirette, degli assegni alimentari e di mantenimento.
La vicenda trae origine dalla richiesta di rimborso dell'IRPEF relativa a quanto corrisposto da un contribuente alla ex coniuge, quale contributo periodico determinato dal Tribunale, per il mantenimento del figlio. A seguito del diniego dell'Agenzia delle Entrate, nel corso del giudizio di impugnazione, la Commissione tributaria provinciale solleva la questione di legittimità costituzionale della norma. Ma andiamo con ordine.
Il Testo Unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 917 DEL 1986) all'articolo 10 (oneri deducibili) al comma 1 prevede la deducibilità dal reddito complessivo:
- lettera c) degli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
- lettera d) degli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'articolo 433 del codice civile;
Secondo la Commissione tributaria vi sarebbe disparità di trattamento fiscale tra:
- gli assegni alimentari (previsti per i soggetti indicati all'art. 433 c.c. e, quindi, anche per i figli) stabiliti con provvedimento dell'autorità giudiziaria deducibili dal reddito complessivo;
- gli assegni di mantenimento del figlio stabiliti con provvedimento dell'autorità giudiziaria che, invece, non sono deducibili dal reddito complessivo;
La decisione della Corte Costituzionale.
La Corte ha ritenuto che i due assegni (alimentari e di mantenimento) prevedano delle situazioni tra loro non omogenee e quindi non vi è disparità di trattamento fiscale. La scelta di deducibilità del solo assegno alimentare si ispira alla volontà di differenziare il trattamento fiscale di prestazioni tra loro eterogenee, ma anche di favorire l'adempimento dell'obbligo alimentare, un obbligo che nasce solo laddove non è previsto quello di mantenimento e, quindi, quando il vincolo di solidarietà familiare è meno intenso.
Le motivazioni della Corte Costituzionale.
La Corte, nel decidere, ha ribadito questi principi:
- l'obbligo di mantenimento dei figli consiste nel prestare loro quanto occorre per tutte le esigenze di vita (tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni). L'importo dovuto viene determinato in proporzione alle sostanze dei genitori, prescinde dallo stato di bisogno del figlio e decorre dal momento in cui sorge il rapporto di filiazione (nascita, adozione) e termina quando il figlio, divenuto maggiorenne, è economicamente autosufficiente. Contiene in sè una quota che soddisfa anche esigenze alimentari, ma questa non è concretamente determinata;
- L'obbligo di prestare gli alimenti ai figli ha, invece, un contenuto più ristretto. Consiste nel somministrare quanto necessario per le fondamentali esigenze di vita. L'importo viene determinato in proporzione allo stato di bisogno ed alle condizioni economiche di chi deve versarlo. Sorge soltanto in mancanza dell'assegno di mantenimento e quando c'è uno stato di bisogno e l'impossibilità del figlio di provvedere al proprio mantenimento. Decorre dalla domanda giudiziale o dal giorno della messa in mora e termina con la cessazione dello stato di bisogno.
Avvocato Denise Canu